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Juventus F. C.

Ultimo Aggiornamento: 30/01/2007 13:27
15/07/2006 03:25
 
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Sentenze: le ‘incolpazioni’ relative alla Juventus

(La Juve fa festa: immagini d'altri tempi)

Di seguito riportiamo le motivazioni che hanno portato alla retrocessione in B con penalita' della Juventus. Il tutto, direttamente dal testo della decisione relativa riportata sul sito della Figc.

INCOLPAZIONI RELATIVE ALLA POSIZIONE DELLA SOCIETA’ JUVENTUS
1. Luciano Moggi, Antonio Giraudo, Innocenzo Mazzini, Paolo Bergamo, Pierluigi Pairetto, Tullio Lanese e Massimo De Santis, di violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S. e dell’art. 6, commi 1 e 2, C.G.S., per aver posto in essere, nelle rispettive qualita' ricoperte all’epoca dei fatti, le condotte descritte nella parte motiva, in particolare nella sezione III, consistite, fra l’altro, nell’avere intrattenuto i contatti, realizzati anche su linee telefoniche riservate, e partecipato agli incontri, con modalita' non pubbliche, sopra menzionati; condotte contrarie ai principi di lealta' probita' e correttezza e, al contempo, dirette a procurare un vantaggio alla societa' Juventus, mediante il condizionamento del regolare funzionamento del settore arbitrale e la lesione dei principi di alterita', terzieta', imparzialita' ed indipendenza, propri della funzione arbitrale. Con l’aggravante di cui al comma 6 dell’art. 6 C.G.S., per la pluralita' di condotte poste in essere e per l’effettivo conseguimento del vantaggio in classifica.
2. La societa' Juventus, della responsabilita' diretta e presunta prevista dagli artt. 6, 9, comma 3, e 2, comma 4, C.G.S., in ordine a quanto ascritto nel capo che precede ai suoi dirigenti forniti di legale rappresentanza e agli altri soggetti non tesserati per essa societa'. Con l’aggravante di cui al comma 6 dell’art. 6 C.G.S., per la pluralita' di condotte poste in essere e per l’effettivo conseguimento del vantaggio in classifica.
3. Moggi e Giraudo, di violazione dei principi di lealta', probita' e correttezza di cui all’art. 1, comma 1, C.G.S. per avere tenuto, al termine della gara Reggina - Juventus del 6 novembre 2004, la condotta descritta nella parte motiva al punto nei confronti della terna arbitrale.
4. la societa' Juventus di responsabilita' diretta ai sensi dell’art. 2, comma 4, C.G.S. in ordine agli addebiti contestati ai suoi dirigenti al capo che precede.
5. Paparesta e Ingargiola, di violazione dei principi di lealta', probita' e correttezza di cui all'art. 1, comma 1, C.G.S. per avere omesso la segnalazione della condotta sopra descritta al capo C) tenuta da Moggi e Giraudo, come descritto nella parte motiva.
6. Lanese, di violazione dei principi di lealta', probita' e correttezza di cui all'art. 1, comma 1, C.G.S. per avere avallato e consigliato il suddetto comportamento omissivo posto in essere da Ingargiola come descritto nella parte motiva.
7. Moggi, di violazione degli artt. 6, comma 1, prima parte, C.G.S., per aver posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento delle gare Juventus-Lazio del 5 dicembre 2004 e Bologna-Juventus del 12 dicembre 2004 come descritto nella parte motiva, e dell'art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione alla gara Juventus-Udinese del 13 febbraio 2005, per aver posto in essere le condotte descritte nella parte motiva, relativamente a tale ultima gara. Con l'aggravante di cui al comma 6 dell'art. 6 C.G.S., per la pluralita' di condotte poste in essere.
8. Paolo Bergamo, di violazione dell'art. 6, comma 1, prima parte, C.G.S., per aver tentato di alterare lo svolgimento della gara Juventus-Udinese del 13 febbraio 2005, secondo quanto descritto nella parte motiva relativa alla gara suddetta.
9. Massimo De Santis, di violazione dell'art. 6, comma 1, prima parte, C.G.S., per aver aderito al disegno di Moggi finalizzato all'alterazione dello svolgimento della gara Bologna-Juventus del 12 dicembre 2004, attraverso il ricorso alle ammonizioni di giocatori diffidati nella precedente gara Fiorentina-Bologna del 5 dicembre 2004, secondo quanto descritto nella parte motiva relativa alla gara suddetta.
10. la F.C. Juventus S.p.A., di responsabilita' diretta e presunta ai sensi degli artt. 6, comma 1, 9, comma 3, e 2, comma 4, C.G.S., per quanto ascritto nei capi 7, 8 e 9 al suo dirigente con legale rappresentanza e agli altri soggetti non tesserati per la stessa societa'. Con l'aggravante di cui al comma 6 dell'art. 6 C.G.S., per la pluralita' di condotte poste in essere.
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