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Lazio

Ultimo Aggiornamento: 30/01/2007 07:00
15/07/2006 03:28
 
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Sentenze: le 'incolpazioni' relative alla Lazio

(Claudio Lotito, presidente della Lazio)

Di seguito riportiamo le motivazioni che hanno portato alla retrocessione in B con penalita' della Lazio. Il tutto, direttamente dal testo della decisione relativa riportata sul sito della Figc.

INCOLPAZIONI RELATIVE ALLA POSIZIONE DELLA SOCIETA’ LAZIO
Gara Lazio – Brescia
11. Claudio Lotito, presidente del consiglio di gestione della S.S. Lazio S.p.A., per avere, in prima persona o tramite altri, avviato e coltivato contatti con il presidente della F.I.G.C. Franco Carraro affinche' questi a sua volta esercitasse pressioni sul designatore arbitrale Paolo Bergamo e sull'arbitro designato per la gara, tendenti ad ottenere un vantaggio per la S.S. Lazio S.p.A. conseguente all'alterazione del risultato e, comunque, dello svolgimento della gara in esame per il tramite della designazione di un arbitro favorevole alla Lazio e di una
conseguente direzione di gara da parte dello stesso che concretizzasse tale atteggiamento di favore in violazione dell’art. 6, commi 1 e 2, del C.G.S., come descritto nella parte motiva relativa alla gara in oggetto.
12. Franco Carraro, nella qualita' di presidente della F.I.G.C., per avere esercitato pressioni sul designatore arbitrale Paolo Bergamo affinche' questi a sua volta intervenisse nei confronti dell’arbitro designato per la gara, al fine di ottenere un vantaggio per la S.S. Lazio S.p.A. conseguente all’alterazione del risultato e, comunque, dello svolgimento della gara in esame per il tramite della designazione di un arbitro favorevole alla Lazio e di una conseguente direzione di gara da parte dello stesso che concretizzasse tale atteggiamento di favore in
violazione dell’art. 6, commi 1 e 2, del C.G.S., come descritto nella parte motiva relativa alla gara in oggetto.
13. Paolo Bergamo, nella qualita' di designatore arbitrale, per avere esercitato pressioni sull’arbitro designato per la gara, al fine di ottenere un vantaggio per la S.S. Lazio S.p.A. conseguente all’alterazione del risultato e,
comunque, dello svolgimento della gara in esame per il tramite di una direzione da parte del direttore di gara che concretizzasse tale atteggiamento di favore in violazione dell’art. 6, commi 1 e 2, del C.G.S., come descritto nella parte motiva relativa alla gara in oggetto.
14. Innocenzo Mazzini, nella qualita' di vice presidente della F.I.G.C., per non aver adempiuto all’obbligo, che gli faceva capo in qualita' di dirigente della F.I.G.C., di informare senza indugio i competenti organi federali di essere venuto a conoscenza che terzi avevano posto o stavano per porre in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara Lazio – Brescia del 2 febbario 2005, in violazione dell’art. 6, comma 7, del C.G.S., come descritto nella parte motiva relativa alla gara in oggetto.
15. S.S. Lazio S.p.A., a titolo di responsabilita' diretta e presunta, ai sensi dell’art 6, commi 3 e 4, dell’art. 2, comma 4, e dell’art. 9, comma 3, del C.G.S., con riferimento alle condotte sopra descritte, rispettivamente tenute dal suo legale rappresentante e da terzi nel suo interesse.
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Gara Chievo Verona – Lazio
16. Claudio Lotito, presidente del consiglio di gestione della S.S. Lazio S.p.A., per avere in prima persona avviato e coltivato contatti con il vicepresidente della F.I.G.C. lnnocenzo Mazzini affinche' questi a sua volta esercitasse pressioni sui designatori arbitrali Paolo Bergamo e Pier Luigi Pairetto tendenti ad ottenere un vantaggio per la S.S. Lazio S.p.A. conseguente all'alterazione del risultato e, comunque, dello svolgimento della gara in esame per il tramite della designazione di un arbitro favorevole alla Lazio e di una conseguente direzione di gara da parte dello stesso che concretizzasse tale atteggiamento di favore in violazione dell'art. 6, commi 1 e 2, del C.G.S., come descritto nella parte motiva relativa alla gara in oggetto.
17. Innocenzo Mazzini, all'epoca dei fatti vice presidente della F.I.G.C., Paolo Bergamo e Pierluigi Pairetto, all'epoca dei fatti designatori arbitrali dell'A.I.A e Gianluca Rocchi, arbitro della CAN A, perche' con le rispettive condotte sopra descritte e con i contatti, diretti o per interposta persona, intercorsi fra gli stessi, hanno posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara Chievo-Lazio dei 20 febbraio 2005, in violazione dell'art. 6 commi 1 e 2 C.G.S., come descritto nella parte motiva relativa alla gara in oggetto.
18. S.S. Lazio S.p.A., a titolo di responsabilita' diretta e presunta, ai sensi dell'art 6, commi 3 e 4, dell'art. 2, comma 4, e dell'art. 9, comma 3, del C.G.S., con riferimento alle condotte sopra descritte, rispettivamente tenute dal suo legale rappresentante e da terzi nel suo interesse.
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19. Cosimo Maria Ferri, all'epoca dei fatti componente della commissione vertenze economiche in seno alla F.I.G.C., per non aver adempiuto all'obbligo, che egli aveva in qualita' di dirigente della F.I.G.C., di informare senza indugio i competenti organi federali di essere venuto a conoscenza che terzi avevano posto o stavano per porre in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara Chievo Verona - Lazio del 20 febbraio 2005, in violazione dell'art. 6, comma 7, C.G.S., come descritto nella parte motiva relativa alla gara in oggetto.
Gara Lazio – Parma
20. Claudio Lotito, presidente del consiglio di gestione della S.S. Lazio S.p.A., per avere in prima persona avviato e coltivato contatti con il vicepresidente della F.I.G.C. lnnocenzo Mazzini affinche' questi a sua volta
esercitasse pressioni sui designatori arbitrali Paolo Bergamo e Pier Luigi Pairetto tendenti ad ottenere un vantaggio per la S.S. Lazio S.p.A. conseguente all'alterazione del risultato e, comunque, dello svolgimento della gara in esame per il tramite della designazione di un arbitro favorevole alla Lazio e di una conseguente direzione di gara da parte dello stesso che concretizzasse tale atteggiamento di favore in violazione dell'art. 6, commi 1 e 2, del C.G.S., come descritto nella parte motiva relativa alla gara in oggetto. 21. Innocenzo Mazzini, all’epoca dei fatti vice presidente della F.I.G.C., Paolo Bergamo e Pierluigi Pairetto, all’epoca dei fatti designatori arbitrali
dell’A.I.A e Domenico Messina, arbitro della CAN A, perche' con le rispettive condotte sopra descritte e con i contatti, diretti o per interposta persona, intercorsi fra gli stessi, hanno posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara Lazio – Parma del 27 febbario 2005, in violazione dell’art. 69 commi l e 2 C.G.S., come descritto nella parte motiva concernente la gara in oggetto.
22. S.S. Lazio S.p.A., a titolo di responsabilita' diretta e presunta, ai sensi dell’art 6, commi 3 e 4, dell’art. 2, comma 4, e dell’art. 9, comma 3, C.G.S., con riferimento alle condotte sopra descritte, rispettivamente tenute dal suo legale rappresentante e da terzi nel suo interesse.
Gara Bologna - Lazio
23. Claudio Lotito, presidente del consiglio di gestione della S.S. Lazio S.p.A., per avere in prima persona avviato e coltivato contatti con il vice presidente della F.I.G.C. Innocenzo Mazzini affinche' questi a sua volta
esercitasse pressioni sui designatori arbitrali Paolo Bergamo e Pier Luigi Pairetto tendenti ad ottenere un vantaggio per la S.S. Lazio S.p.A. conseguente all’alterazione del risultato e, comunque, dello svolgimento della gara in esame per il tramite della designazione di un arbitro favorevole alla Lazio e di una conseguente direzione di gara da parte dello stesso che concretizzasse tale atteggiamento di favore in violazione dell’art. 6, commi 1 e 2, del C.G.S., come descritto nella parte motiva relativa alla gara in oggetto.
24. Innocenzo Mazzini, all’epoca dei fatti vice presidente della F.I.G.C., Paolo Bergamo e Pierluigi Pairetto, all’epoca dei fatti designatori arbitrali dell’A.I.A, e Paolo Tagliavento, arbitro della CAN A, perche' con le rispettive
condotte sopra descritte e con i contatti, diretti o per interposta persona, intercorsi fra gli stessi, hanno posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara BOLOGNA – Lazio del 17 aprile 2005, in violazione dell’art. 10 6 commi l e 2 C.G.S., come descritto nella parte motiva relativa alla gara in oggetto.
25. S.S. Lazio S.p.A., a titolo di responsabilita' diretta e presunta, ai sensi dell’art 6, commi 3 e 4, dell’art. 2, comma 4, e dell’art. 9, comma 3, C.G.S. con riferimento alle condotte sopra descritte, rispettivamente tenute dal suo legale rappresentante e da terzi nel suo interesse.
Aggravanti
26. Con l'aggravante di cui all'art. 6, comma 6, C.G.S., a carico del Lotito, Bergamo, Pairetto e Mazzini, per la pluralita' di condotte poste in essere.
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