Sentenze: le 'incolpazioni' relative al Milan
(Adriano Galliani. Foto sito Milan)
Di seguito le motivazioni che hanno portato alla penalizzazione di 15 del Milan con esclusione dalla Champions League. Il tutto, direttamente dal testo della decisione relativa riportata sul sito della Figc.
INCOLPAZIONI RELATIVE ALLA POSIZIONE DELLA SOCIETA’ MILAN.
66. Leonardo Meani, Gennaro Mazzei ed Adriano Galliani per violazione dei doveri di lealta', probita' e correttezza di cui all’art. 1 C.G.S., perche', il primo, nella qualita', rivestita all’epoca del fatto, di dirigente addetto all’arbitro per la societa' A.C. Milan, nell’ambito di una protratta attivita' tendente ad ottenere l’assegnazione di determinati assistenti per le partite del Milan, il giorno 17 aprile 2005, con due telefonate a breve distanza una dall’altra, protestava veementemente con Gennaro Mazzei, vice commissario CAN addetto alla preparazione degli assistenti dell’arbitro, circa precedenti assegnazioni di assistenti per le partite del Milan fino ad arrivare ad ottenere l’assicurazione che per la successiva partita del Milan (Milan - Chievo Verona del 20 aprile 2005) sarebbe stato designato l’assistente Claudio Puglisi, come in effetti avvenne; il secondo, perche', nella sua qualita' vice commissario della CAN, in accoglimento delle proteste avanzate dal Meani, aderiva alla richiesta dello stesso finalizzata ad ottenere la designazione di assistenti dell’arbitro particolarmente vicini e ben disposti verso la societa' calcistica A.C. Milan; il Galliani, infine, perche' nella sua qualita' di vice presidente ed amministratore delegato della societa' Milan, 27 ragguagliato dal Meani circa la sopradescritta iniziativa, l’approvava; condotte tutte descritte nella parte motiva relativa all’episodio in oggetto.
67. la societa'. Milan per responsabilita' diretta e oggettiva, ai sensi dell’art.2, commi 3 e 4, C.G.S., per i fatti di cui al capo che precede.
68. Leonardo Meani per violazione dell’art. 6, commi 1 e 2, C.G.S. perche', tra il 17 ed il 20 aprile 2005, ottenuta la designazione degli assistenti Puglisi e Babini per la partita Milan-Chievo del 20 aprile 2005, raggiungeva telefonicamente i due assistenti e formulava loro, al fine di alterare lo svolgimento della gara, la raccomandazione di decidere nei casi dubbi in favore del Milan, come descritto nella parte motiva relativa all’episodio in oggetto.
69. La societa' A.C. Milan, per responsabilita' oggettiva ai sensi degli artt. 6, comma 4, e 2 commi 3 e 4, C.G.S., per la condotta ascritta al suo tesserato al capo di cui sopra.
70. Fabrizio Babini e Claudio Puglisi per violazione dell’art. 6, comma 7, C.G.S., perche' avendo avuto conoscenza del fatto di cui sopra, ad opera dello stesso Meani, che la designazione degli assistenti dell'arbitro per la partita Milan-Chievo del 20 aprile 2005, individuati proprio nel Babini e nel Claudio Puglisi, era stata palesemente pilotata in adesione ad una logica di favore nei confronti della societa' rossonera, a fronte della richiesta ulteriore di questi di favorire la societa' Milan, omettevano di prestare osservanza al dovere di informare, senza indugio i competenti organi federali, della condotta posta in essere dal Meani, come descritto nella parte motiva.